E’ scattato lo scorso 2 febbraio il termine iniziale per la presentazione del modello VR/2009, per la richiesta di rimborso annuale Iva con riferimento all’anno 2008.
Il modello va presentato all’agente della riscossione competente entro il 31 luglio 2009, termine coincidente con quello di presentazione delle dichiarazioni riferite al 2008 per via telematica. Il modello VR è, difatti, equiparato a tutti gli effetti a una dichiarazione, per cui si applicano le norme in materia di presentazione contenute nel Dpr 322/1998; inoltre, "sono considerati validi i modelli presentati entro 90 giorni dalla scadenza dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione annuale IVA ovvero di quella unificata" (come riportano le istruzioni ufficiali).
Il modello va presentato in duplice esemplare all’agente delle riscossione competente per domicilio fiscale del contribuente, con una delle due copie che è inviata, da parte dello stesso agente, all’ufficio locale dell’agenzia delle Entrate competente per territorio, che provvede a svolgere l’istruttoria formale in merito all’esistenza del credito e ai presupposti che attribuiscono il diritto al rimborso. Dal canto suo, l’agente richiede sia la polizza fideiussoria (allegando alla stessa il prospetto di calcolo che contiene l’importo da garantire), se il soggetto rientra tra quelli obbligati in base alle previsioni contenute nell’articolo 38-bis del Dpr 633/1972, sia la visura camerale.
I presupposti per richiedere il rimborso sono quelli indicati all’articolo 30 del Dpr 633/1972, che non ha subito variazioni rispetto allo scorso anno.
Tra le varie casistiche, quella spesso "dimenticata" da parte degli addetti ai lavori è la prima riportata al rigo VR5 (ovverosia, alla casella 1), consistente nella "cessazione attività"; molto spesso, difatti, i contribuenti si limitano a chiudere l’ultima dichiarazione Iva esponendo semplicemente l’importo del credito nel quadro RX del rigo "rimborso", con conseguente rischio di perdere lo stesso.
Pertanto, per tale presupposto di rimborso Iva, andrà senz’altro predisposto il modello VR da presentare all’agente della riscossione nei termini già sopra specificati, anche se la materiale erogazione del rimborso avverrà a cura dell’ufficio locale dell’agenzia delle Entrate competente per territorio, mediante i capitoli di spesa presso la Banca d’Italia e previa istruttoria con tempi ovviamente più lunghi rispetto all’ordinaria procedura tramite conto fiscale.
Una certa attenzione va posta anche nella compilazione del campo 2 del rigo VR4, denominato "di cui da liquidare mediante procedura semplificata", immediatamente seguente al campo 1 del medesimo rigo in cui si espone l’importo complessivo richiesto a rimborso.
Posto che al rigo VR3 viene esposto il credito complessivo risultante dalla dichiarazione Iva (e, difatti, i righi VR1 e VR2, rispettivamente, riportano i dati complessivi dei crediti e debiti risultanti dalla liquidazione annuale, rappresentata, come ben noto, dal quadro VL della dichiarazione Iva), al rigo VR4 (campo 1) si riporta unicamente l’importo di cui si chiede il rimborso (del resto, la medesima distinzione verrà poi riportata nel quadro RX di Unico). Al successivo campo 2 va riportato l’importo che verrà erogato dall’agente della riscossione secondo le modalità di cui al Dm 567/1993 e nei limiti stabiliti dall’articolo 34 della legge 388/2000 (vale a dire 516.456,90 euro per anno solare).
Vale la pena ricordare che tale limite è stato elevato a un milione di euro dall’articolo 35, comma 6-ter, del Dl 223/2006, per i subappaltatori che, nell’anno precedente, abbiano registrato un volume d’affari costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzioni di contratti di subappalto.
In pratica, come peraltro ben specificato dalle istruzioni ufficiali del modello VR, dall’importo massimo erogabile dall’agente della riscossione vanno detratti eventuali altri rimborsi effettuati tramite conto fiscale e, soprattutto, le compensazioni orizzontali effettuate (cioè quelle tra tributi diversi, escludendo quindi dal computo quelle verticali).
Omettendo la compilazione di tale campo, l’agente non si premurerà di effettuare l’istruttoria di propria competenza e il rimborso rimarrà bloccato, salvo che il contribuente non si attivi presso l’ufficio competente per l’erogazione del rimborso tramite disposizione di pagamento (secondo le modalità di cui al comma 4-bis dell’articolo 20 del Dm 567/1993).
Non a caso, risulta superflua la compilazione di tale campo nel caso il presupposto del rimborso sia rappresentato dalla "cessazione attività", in quanto, in tale caso, come già sopra specificato, il rimborso non verrà erogato tramite conto fiscale.
Confusione nella compilazione del modello VR, infine, si può generare nel caso di richiesta di rimborso della minore eccedenza del triennio (comma 4 dell’articolo 30, Dpr 633/1972).
In tale ipotesi, si richiede la compilazione dei righi VR6 e VR7, denominati rispettivamente "eccedenza detraibile per il 2006" e "eccedenza detraibile per il 2007"; molto spesso, contrariamente a quanto chiaramente esplicitato dalle istruzioni ufficiali, vengono indicati tout court i crediti riportati a compensazione nei rispettivi quadri RX di Unico, senza detrarre dagli stessi gli importi già compensati (e pertanto già impiegati e, quindi, non più fruibili in alcuna maniera) mediante modello F24.
L’erronea indicazione dei crediti disponibili relativi ai due anni precedenti a quello di richiesta del rimborso, può determinare un’errata determinazione dell’importo richiedibile a rimborso, con conseguenti ritardi nell’erogazione dello stesso.
Da rimarcare che restano in gran parte ancora valide le istruzioni impartite dall’Amministrazione finanziaria con la circolare 84/1998, sia agli uffici locali sia agli agenti della riscossione (con particolare riferimento alle polizze fideiussorie e agli adempimenti posti a loro carico).
Nuovo Fisco Oggi