Ufficiale la proroga dei versamenti per i soggetti con studi di settore

Doppia finestra “allargata” per i contribuenti interessati dagli studi di settore: avranno tempo fino al 6 luglio per effettuare, senza alcun aggravio, i versamenti delle imposte e dei contributi risultanti dal modello Unico e dalla dichiarazione Irap; seconda chance entro il 5 agosto, con la maggiorazione dello 0,40%.
 
L’ufficializzazione della proroga – decisa per tener conto della difficile congiuntura economica, che ha comportato, come richiesto dalle categorie interessate, una profonda revisione degli studi di settore – arriva con la pubblicazione nella Gazzetta del 19 giugno del Dpcm 10 giugno 2010. Il provvedimento concede venti giorni di tempo in più ai contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun studio di settore dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
A beneficiare del differimento sono anche i contribuenti che, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, detengono partecipazioni in società, associazioni e imprese che applicano gli studi di settore; quindi, soci di società di persone, associati di associazioni tra artisti e professionisti, collaboratori di imprese familiari, coniugi di aziende coniugali, soci di Srl “trasparenti”.
 
La proroga riguarda i versamenti che scaturiscono dai modelli Unico e Irap 2010: pertanto, non solo l’Irpef e le relative addizionali regionale e comunale, l’Ires e l’imposta regionale sulle attività produttive, ma anche i contributi previdenziali che – nel quadro RR di Unico – si calcolano sul reddito eccedente il “minimale”, il saldo Iva che si è deciso di differire dal 16 marzo al 16 giugno (all’interno della dichiarazione unificata), la maggiorazione del 3% dovuta per l’adeguamento agli studi quando la differenza tra i ricavi/compensi derivanti dall’applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili è superiore al 10%.
Il provvedimento, dunque, sposta dal 16 giugno al 6 luglio il termine per pagare quanto dovuto senza alcuna maggiorazione. Dal 7 luglio, poi, altri trenta giorni (fino, quindi, al 5 agosto), durante i quali sarà possibile versare con l’aggiunta dello 0,40%.
I nuovi termini determinano anche un diverso calendario per i contribuenti che optano per la rateizzazione. A tal proposito, si ricorda che, dallo scorso anno, il tasso annuale degli interessi è stato ribassato dal 6 al 4%, pari allo 0,33% mensile.

TITOLARI DI PARTITA IVA
Rata
Versamento
Interessi
Versamento (*)
Interessi
6 luglio
5 agosto
16 luglio
0,11%
16 agosto
0,12%
16 agosto
0,44%
16 settembre
0,45%
16 settembre
0,77%
18 ottobre
0,78%
18 ottobre
1,10%
16 novembre
1,11%
16 novembre
1,43%
 
(*) L’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%
 
 
NON TITOLARI DI PARTITA IVA
Rata
Versamento
Interessi
Versamento (*)
Interessi
6 luglio
5 agosto
2 agosto
0,27%
31 agosto
0,28%
31 agosto
0,60%
30 settembre
0,61%
30 settembre
0,93%
2 novembre
0,94%
2 novembre
1,26%
30 novembre
1,27%
30 novembre
1,59%
 
(*) L’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%

 

Fonte: r.fo. da nuovofiscooggi.it
 
 

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