Nell’ordinamento giuridico italiano, l’associazione è una delle forme aggregative riconosciute dalla legge, che ne tutela la libertà costitutiva e le forme di attività. Le associazioni, riconosciute o non riconosciute come persone giuridiche sono gruppi di persone liberamente costituiti, che svolgono la loro attività prevalentemente attraverso prestazioni personali o patrimoniali, volontarie o meno, degli aderenti (soci).
– Associazioni riconosciute: Sono quelle associazioni con personalità giuridica, vale a dire quegli organismi dotati di autonomia patrimoniale perfetta. L’acquisizione della personalità giuridica implica l’acquisizione della piena autonomia dell’organismo rispetto agli associati sia nei confronti dei soci stessi, che di terzi estranei. La domanda di riconoscimento dev’essere presentata all’autorità competente (definite dal DPR 10 febbraio 2000, n.361, “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto”).
– Associazioni non riconosciute: In questa categoria rientrano la maggior parte delle associazioni, considerati gli oneri che comporta il riconoscimento. Si tratta di organismi che godono di una capacità giuridica oggi piena (in passato non potevano acquistare per donazione o successione) ma che non hanno autonomia patrimoniale perfetta. Vale a dire che si tratta di enti privi di personalità giuridica, le cui responsabilità in sede civile, amministrative, penale ed economico-finanziarie ricadono su coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, anche se non sono iscritti.
Sono comunque soggetti di diritto, autonomi rispetto ai soci, dotati di patrimonio (eventuale) che prende il nome di fondo comune.
Le associazioni non riconosciute prendono vita, come quelle riconosciute, dall’accordo degli associati: tale accordo si manifesta nel contratto di associazione, cioè nell’atto costitutivo.
E’ questo un contratto per il quale la legge non prescrive alcuna formalità, e che quindi potrebbe essere valido anche se fatto con semplice scrittura privata o addirittura oralmente.
La forma scritta è indispensabile però ogni qualvolta vengano apportati all’associazione beni immobili in proprietà e in godimento ultranovennale o a tempo indeterminato (art. c.c. nn. 1 e 9).
E’ evidente comunque che, al fine di evitare in un futuro possibili contestazioni riguardo al contenuto dell’accordo e in particolare sugli impegni delle parti, è opportuno che l’atto costitutivo venga fatto per iscritto.
Diversamente da quanto prescrive l’art. 16 c.c. in materia di costituzione di associazioni riconosciute, gli elementi su cui devono obbligatoriamente accordare le parti che mirano a costituire un’associazione priva di riconoscimento sono soltanto i seguenti:
– lo scopo;
– le condizioni per l’ammissione degli associati;
– le regole sull’ordinamento interno e l’amministrazione;
– la denominazione;
– le sede;
– il patrimonio.
Formazione dell’atto costitutivo
L’associazione può essere creata con: costituzione simultanea; costituzione successiva. La costituzione simultanea avviene quando gli associati si riuniscono in assemblea e procedono alla costituzione: non esiste quindi un intervallo di tempo fra le dichiarazioni di volontà dei vari contraenti, poiché tutti, simultaneamente, si impegnano ad aderire all’associazione cui danno vita.
Nel caso invece della costituzione successiva si ha la presenza dei cosiddetti promotori che assumono l’iniziativa della costituzione: essi propongono al pubblico il programma dell’associazione che dovrà essere costituita e coloro che sono interessati potranno aderire ad essa.
Dopo l’adesione al programma di un numero ritenuto sufficiente di persone, i promotori convocano quella che viene chiamata l’assemblea costituente: in questa sede tutti coloro che hanno dato la loro adesione al programma di associazione deliberano su tutti quegli elementi dell’atto costitutivo dell’associazione che non erano stati determinati nel programma, approvano gli elementi già contenuti nel programma e procedono quindi alla costituzione.
Spesso si può avere la costituzione per adesione senza che sia necessaria neppure la convinzione dell’assemblea costituente: ciò si verifica quando i promotori non si limitano a formulare un programma di associazione, non si limitano cioè a stabilire alcuni elementi del contratto (ad es. Lo scopo e le condizioni di ammissione), ma predispongono un vero e proprio atto costitutivo, che propongono al pubblico con la conseguenza che chi aderisce entra a far parte dell’associazione.
Nuovo obbligo di predisposizione annuale del modello Eas