Per la valutazione a fini fiscali delle varie componenti attive e passive del reddito, va applicato il principio, avente carattere generale, stabilito dal Dpr 917/1986, articolo 9, che non ha soltanto natura contabile, e che impone quale criterio valutativo il riferimento al "valore normale" di mercato. L’articolo 9 indica i mezzi idonei a determinare tale valore. Nel caso in cui tali elementi non fossero noti, non è comunque corretto assumere come valore normale quello ottenuto sulla base del solo criterio dei costi sostenuti per i beni in questione.
Sentenza n. 869 del 16 ottobre 2008 depositata il 15 gennaio 2009
Corte di cassazione, Sezione tributaria – Pres. D’Alonzo, Rel. Di Iasi
Imposte sui redditi – Determinazione del reddito di impresa – Valore dei beni – Prezzo di mercato – Prodotti difettosi – Art. 59, Tuir – Non sono beni in lavorazione – Indetraibilità spese – Art. 71 del Tuir
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