La rinnovata versione del modello da utilizzare per le richieste di rimborso o di compensazione sarà disponibile per le istanze relative al primo trimestre 2012
I contribuenti che hanno chiuso il terzo trimestre 2011 a credito d’Iva dovranno, per richiederne il rimborso o l’utilizzo in compensazione (entro fine ottobre), continuare a utilizzare l’Iva TR attualmente in uso (approvato con il provvedimento del 19 marzo 2009). Lo rende noto l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 96/E del 28 settembre; documento con il quale l’Amministrazione fissa, nel contempo, all’inizio del prossimo anno “l’uscita” della nuova versione del modello, che sarà disponibile per le istanze relative al primo trimestre 2012.
Nello specifico, la risoluzione dà indicazione di riportare imponibile e imposta delle operazioni con aliquota al 21% nei righi corrispondenti all’aliquota del 20. La differenza d’Iva (figlia delle operazioni effettuate fra il 17 e il 30 settembre) sarà poi accolta nei righi previsti per l’esposizione delle variazioni e degli arrotondamenti d’imposta.
Quindi, riepilogando, il contribuente dovrà ricomprendere le operazioni attive con la nuova aliquota nel rigo TA11, riportando l’ulteriore 1% nel rigo TA14, campo 1 e campo 2. Stesso discorso per le operazioni passive al 21%: tutte nel rigo TB11 e l’1% di differenza indicato nel rigo TB13, campo 1 e campo 2.
Nello specifico, la risoluzione dà indicazione di riportare imponibile e imposta delle operazioni con aliquota al 21% nei righi corrispondenti all’aliquota del 20. La differenza d’Iva (figlia delle operazioni effettuate fra il 17 e il 30 settembre) sarà poi accolta nei righi previsti per l’esposizione delle variazioni e degli arrotondamenti d’imposta.
Quindi, riepilogando, il contribuente dovrà ricomprendere le operazioni attive con la nuova aliquota nel rigo TA11, riportando l’ulteriore 1% nel rigo TA14, campo 1 e campo 2. Stesso discorso per le operazioni passive al 21%: tutte nel rigo TB11 e l’1% di differenza indicato nel rigo TB13, campo 1 e campo 2.
Fonte: IlFiscoOggi