Con la risoluzione n. 43/E del 17 febbraio, l’Agenzia precisa che, a partire dal periodo d’imposta 2007, trova nuovamente applicazione l’istituto del ravvedimento operoso riferito alle violazioni commesse in materia di versamenti Irap che, relativamente a saldo 2004, acconto e saldo 2005 e acconto e saldo 2006, era stato sospeso con due successivi provvedimenti (articolo 1 del decreto legge 106/2005 e articolo 1 del decreto legge n. 206/2006).
L’istituto consente al contribuente che non ha effettuato, del tutto o in parte, il pagamento di un tributo, di sanare l’irregolarità, beneficiando della riduzione della sanzione a un dodicesimo della misura ordinaria (il 2,5% anziché il 30%).
La regolarizzazione si perfeziona se, entro 30 giorni dalla violazione, si provvede a versare contestualmente l’imposta omessa, la sanzione ridotta e gli interessi calcolati al tasso legale annuo del 3%, con maturazione giornaliera.
Fisco Oggi