Consolidato fiscale senza soluzione di continuità. La società incorporante in un’operazione di fusione può continuare il regime del consolidato con una società originariamente appartenente al consolidato fiscale dell’azienda incorporata. Lo chiarisce l’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 139/E di oggi, secondo cui l’impresa controllata dalla consolidante può partecipare al sistema della tassazione di gruppo dell’incorporante già nel periodo d’imposta in cui ha effetto la fusione e per la residua frazione del triennio di validità dell’opzione. Un’opportunità a cui invece non si accompagna la possibilità di includere nel reddito complessivo del consolidato la perdita fiscale che la società incorporante prevede di conseguire nel lasso di tempo intercorrente tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui la fusione diventa giuridicamente efficace.
Infatti, le perdite pregresse realizzate dall’incorporante possono essere usate soltanto per compensare eventuali redditi imponibili prodotti dalla società risultante dalla fusione, ma non quelli delle altre imprese che hanno optato per il consolidato. Ciò significa che le perdite fiscali registrate dall’incorporante nei periodi d’imposta precedenti e nell’arco temporale compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data di efficacia giuridica della fusione non possono rientrare nel consolidato nazionale che continua in capo alla società risultante dall’operazione. Quest’ultima potrà considerare le perdite fiscali solo per compensare l’eventuale reddito imponibile che ha conseguito nel periodo d’imposta in cui ha efficacia la fusione. Se dalla compensazione dovesse scaturire un risultato negativo, questo non potrà concorrere alla determinazione del reddito complessivo globale del consolidato, ma potrà essere usato esclusivamente per compensare gli eventuali redditi imponibili che la società nata dalla fusione produrrà nei periodi d’imposta successivi.
Le conclusioni dell’amministrazione finanziaria rispondono a un’istanza di interpello presentata da una società che ne ha incorporato un’altra per effetto di un’operazione di fusione. Più precisamente, la società incorporante, attiva nel settore della fornitura di servizi di telecomunicazione alla clientela business, si è fusa con un’azienda che fornisce servizi internet allo stesso tipo di clientela e che controlla a sua volta una terza impresa. Queste ultime due società hanno scelto il regime del consolidato per il triennio 2006 – 2009 senza effettuare variazioni in diminuzione relative al pro-rata patrimoniale né trasferimenti di beni infragruppo in regime di neutralità fiscale nel primo periodo d’imposta di validità dell’opzione. Nello stesso esercizio le società aderenti al consolidato hanno riportato un imponibile positivo, per cui il consolidato non presenta nessuna perdita.
Per quanto riguarda i risvolti fiscali della questione, il contribuente sottolinea che il progetto di fusione prevede la retrodatazione degli effetti contabili e fiscali dell’operazione alla data di inizio del periodo d’imposta in cui l’operazione avrà effetto giuridico. Inoltre, nel lasso di tempo tra l’inizio del periodo d’imposta e la data di efficacia giuridica della fusione l’incorporante prevede di realizzare una perdita fiscale per cui chiede la disapplicazione delle limitazioni alla riportabilità. Al contrario l’incorporata realizzerà nello stesso periodo un imponibile positivo. Stando alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi, la società nata dalla fusione non è automaticamente attratta nel regime di tassazione consolidata avviato dall’incorporata. La continuazione del consolidato è infatti subordinata al parere favorevole dell’Agenzia in risposta a una precisa istanza di interpello.
Nel caso specifico l’amministrazione finanziaria concorda con il contribuente sulla possibilità che il concordato fiscale dell’incorporata prosegua senza soluzione di continuità con l’incorporante. La fusione infatti non comporta effetti elusivi vietati dalla normativa vigente, dal momento che il consolidato non presenta alcuna perdita di gruppo che possa trovare compensazione con gli imponibili fiscali della società incorporante non inclusa nel consolidato, tanto più che questa prevede di subire perdite fiscali nell’esercizio 2007 – 2008. Va infine ribadito, richiamando la circolare n. 53 del 2004, che le fusioni che non interrompono anticipatamente la tassazione di gruppo non producono una mutazione del soggetto giuridico controllato. In questo modo risulta rispettato il requisito del controllo imposto dal Tuir per considerare valida l’opzione per il consolidato nazionale.
Laura Mingioni – Fisco Oggi