È dovuta l’imposta di bollo anche per le quietanze relative a ordinativi, mandati di pagamento, vaglia de Tesoro, con importo superiore a 77,47 euro, emessi dagli uffici giudiziari per prestazioni rese da “contribuenti” minimi. La tassa viene trattenuta in modo virtuale sul titolo di spesa.
La precisazione arriva dall’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 365/E del 3 ottobre, in risposta a due quesiti posti dal ministero della Giustizia, che hanno per oggetto le modalità di applicazione dell’articolo 13 della tariffa, allegata al Dpr 642/1972, su pagamenti riguardanti prestazioni esenti da Iva e per le quali sono state rilasciate fatture già sottoposte all’imposta di 1,81 euro.
L’articolo in esame prevede l’imposta di bollo per le “…ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria” che in caso di “…quietanze relative ai mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, è riscossa in modo virtuale al momento dell’emissione degli stessi”.
Il chiarimento è richiesto perché i compensi riguardano una particolare categoria di contribuenti; si tratta infatti di professionisti che hanno optato per il regime semplificato dei “minimi”, introdotto dalla Finanziaria 2008, norma che consente di non addebitare l’Iva a titolo di rivalsa, ma che esige, allo stesso tempo, il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture emesse.
Il dubbio circa la corretta applicazione nasce dalla nota 2 allo stesso articolo 13, che stabilisce la tassa non dovuta per i documenti sui quali è stato già versato il medesimo tributo.
L’agenzia delle Entrate, dopo un’attenta disamina della normativa, stabilisce che, nel caso proposto, l’obbligazione tributaria permane e, a sostegno della sua tesi, richiama la circolare 46/1983 emanata dal ministero delle Finanze d’intesa con il ministero del Tesoro. Nel documento di prassi, si precisa, infatti, che l’imposta di bollo deve essere in ogni caso assolta per le quietanze relative a pagamenti disposti con titoli di spesa, documenti di natura completamente diversa da quelli emessi dai professionisti per le loro prestazioni e sui quali è stato versato il tributo di 1,81 euro: non trova pertanto applicazione la nota 2 dell’articolo 13 che l’istante aveva menzionato nel suo interpello.
La tassa deve essere di conseguenza calcolata anche in caso di mandati di pagamento relativi a compensi dovuti a contribuenti che aderiscono al regime dei “minimi”, e la somma deve essere trattenuta in modo virtuale secondo le modalità previste dalla norma.
Anna Maria Badiali – Fisco Oggi